L’adeguata verifica a distanza tra linee guida EBA, profili di Governance, Cybersecurity e di protezione dei dati personali

Di Marcello Condemi
Il rapido diffondersi delle Information and Communication Technologies (ICT) ed il contestuale, celere sviluppo delle operazioni afferenti al mondo economico-finanziario poste in essere attraverso modalità telematiche hanno evidenziato la necessità di un continuo adeguamento della cornice normativa relativa ai molteplici settori investiti dalla predetta evoluzione digitale, settori tra i quali spicca, per particolare rilevanza, quello Anti Money Laundering (AML) e Combating Financing of Terrorism (CFT).
Segnatamente, lo sviluppo delle ICT ha comportato il progressivo accrescimento di potenziali rischi idonei a pregiudicare il complesso ed articolato impianto Antiriciclaggio ed Antiterrorismo, specialmente con riferimento all’attività di Adeguata verifica della clientela o Customer Due Diligence (CDD), caposaldo dell’attività AML/CFT, rischi individuabili, a titolo esemplificativo, nel sempre più frequente ricorso al fenomeno del remote onboarding, vale a dire della pratica di acquisizione della clientela da parte di istituti bancari ed intermediari finanziari svolta mediante modalità telematiche.
Proprio in tale prospettiva si è avvertita la necessità di emanare una specifica disciplina afferente alle attività di Adeguata verifica svolte attraverso modalità telematiche (c.d. Adeguata verifica a distanza), già oggetto di disposizioni normative di rango nazionale [art. 19, comma 1, lett. a), n. 5 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231] ed eurounitario [art. 1, paragrafo 1, n. 8, lett. a) della Direttiva UE 2018/843], nonché da disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d’Italia (Provvedimento del 30 luglio 2019) e, da ultimo, da specifiche Linee Guida dettate dalla European Banking Authority (EBA) e pubblicate in data 22 novembre 2022.
Il presente contributo si prefigge l’obiettivo, non solo di analizzare i profili contenutistici delle predette Linee Guida, esaminando, in particolare, le innovazioni di cui le stesse saranno latrici con riferimento al perseguimento degli obiettivi AML/CFT, ma anche di contestualizzare siffatta modalità identificativa nel più ampio contesto organizzativo e di governance (e perciò di prevenzione dei rischi di varia natura ivi presenti) dell’intermediario che ad essa ricorre.
Pubblicato sulla rivista “Dialoghi di Diritto dell’Economia”, nel mese di marzo 2023